Art. 37
Norme per il conferimento di una delega diretta
In vigore dal 4 dic 2024
Norme per il conferimento di una delega diretta
1. La decisione relativa al conferimento di una delega diretta specifica:
(a)
il direttore generale o il caposervizio cui i poteri sono direttamente delegati;
(b)
l'oggetto preciso e l'esatta portata della delega diretta e le condizioni per esercitarla;
(c)
una chiara giustificazione del motivo per cui le misure che devono essere adottate dal direttore generale o dal caposervizio cui sono delegati i poteri possono essere considerate atti di gestione o di amministrazione;
(d)
le norme per l'esercizio della delega diretta, in particolare per quanto riguarda la consultazione interservizi.
2. Il servizio richiedente trasmette al segretario generale il progetto preliminare di decisione relativa al conferimento della delega diretta. Il segretario generale procede quindi alla consultazione interservizi e adotta le misure appropriate per l'adozione della decisione da parte della Commissione.
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