Art. 35
Abilitazioni ad hoc
In vigore dal 4 dic 2024
Abilitazioni ad hoc
1. La Commissione può conferire, a uno o più dei suoi membri, un'abilitazione ad hoc, di durata limitata, per l'adozione, d'intesa con il presidente, di determinate misure una tantum e specifiche, di cui la Commissione ha definito il contenuto.
2. Le abilitazioni ad hoc possono essere conferite per formalizzare i risultati delle deliberazioni della Commissione nel corso delle sue riunioni, in particolare mediante la finalizzazione e l'adozione di atti, precedentemente approvati in linea di principio in una riunione della Commissione, non appena divengono disponibili tutte le versioni linguistiche prescritte, come stabilito all', paragrafo 4, lettera b).
3. Le richieste di conferimento di abilitazioni ad hoc da parte dei membri della Commissione devono essere debitamente motivate e iscritte all'ordine del giorno delle riunioni della Commissione.
4. Le abilitazioni ad hoc sono esercitate, mutatis mutandis, secondo le procedure di cui all', paragrafi da 2 a 6, e sempre d'intesa con il presidente e in stretta collaborazione con il segretariato generale.
5. Le abilitazioni ad hoc non possono essere subdelegate.
Storico versioni
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