Art. 36
Conferimento di una delega di poteri diretta
In vigore dal 4 dic 2024
Conferimento di una delega di poteri diretta
1. La Commissione può delegare direttamente a uno o più direttori generali o capiservizio il potere di adottare in suo nome e sotto la sua responsabilità atti di gestione o amministrazione di natura ordinaria e ricorrente.
2. Il direttore generale o il caposervizio cui sono stati conferiti i poteri delegati è responsabile, nei confronti della Commissione, di garantire il rispetto delle condizioni e delle norme per l'esercizio della delega di poteri diretta.
3. Il presidente sottopone alla Commissione il progetto di decisione relativa al conferimento di una delega diretta. L'accordo del membro o dei membri della Commissione interessati deve essere conseguito in anticipo. La decisione relativa al conferimento della delega diretta è adottata tramite procedura orale o, se del caso, tramite procedura scritta di finalizzazione.
4. La Commissione conserva il diritto di esercitare essa stessa i poteri conferiti. Può inoltre impartire istruzioni al direttore generale o al caposervizio che esercita la delega diretta.
5. Tranne nei casi di cui all', i poteri delegati direttamente a un direttore generale o a un caposervizio non possono essere ulteriormente subdelegati.
6. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le norme sulla delega in materia finanziaria adottate conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento finanziario) né i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione.
Storico versioni
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