Art. 38
Condizioni e norme per l'esercizio di una delega diretta
In vigore dal 4 dic 2024
Condizioni e norme per l'esercizio di una delega diretta
1. Prima di esercitare una delega diretta, il direttore generale o il caposervizio cui sono stati delegati i poteri determina se, sulla base di una valutazione politica o di altre circostanze, l'atto debba essere adottato tramite procedura orale o scritta. In caso di dubbio, il direttore generale o il caposervizio consulta il membro della Commissione cui è stato assegnato il settore di attività in questione.
2. Prima dell'adozione di atti mediante delega diretta è necessario sia il parere positivo del servizio giuridico, delle cui osservazioni eventualmente formulate nell'esercizio delle sue funzioni, descritte all', paragrafo 2, occorre tenere conto, sia il parere positivo degli altri servizi consultati. I pareri del servizio giuridico e degli altri servizi consultati possono essere espressi o taciti.
3. Il direttore generale o il caposervizio cui sono stati delegati i poteri adotta il progetto di atto e certifica che sono state rispettate le condizioni e le norme che disciplinano gli atti adottati.
4. L'atto si considera adottato quando la firma autografa o elettronica del direttore generale o del caposervizio, apposta ai fini dell'adozione, è stata registrata nel sistema informatico previsto a tal fine.
5. Qualora il direttore generale o il caposervizio siano impossibilitati ad esercitare la delega diretta loro conferita, quest'ultima può essere esercitata dal funzionario designato conformemente all'.
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