Art. 7

In vigore dal 18 lug 2024
Gli Stati membri attuano la presente decisione entro il 31 dicembre 2026. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie sull’attuazione della presente decisione immediatamente dopo l’adozione delle pertinenti misure nazionali. Gli Stati membri controllano l’uso della banda di frequenze 40,5-43,5 GHz, compresi i progressi relativi alla coesistenza tra i sistemi terrestri di cui all’ e gli altri sistemi che utilizzano tale banda, e riferiscono in merito alla Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, per consentire una revisione tempestiva della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2024:1983:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo