Art. 4

In vigore dal 18 lug 2024
Gli Stati membri garantiscono la coesistenza dei sistemi terrestri di cui all’ con il funzionamento ininterrotto dei collegamenti fissi terrestri nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz, sulla base del coordinamento delle frequenze a livello nazionale. Gli Stati membri possono inoltre consentire l’evoluzione e lo sviluppo futuri dei collegamenti fissi terrestri nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz a livello nazionale.
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Art. 4 Decisione (UE) 2024/1983 — Testo vigente | Portale Normativo