Art. 2
In vigore dal 18 lug 2024
Gli Stati membri designano e rendono disponibile in maniera non esclusiva la banda di frequenze 40,5-43,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, conformemente alle condizioni tecniche stabilite nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2024:1983:oj#art-2