Art. 3
In vigore dal 18 lug 2024
Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente alle condizioni tecniche stabilite nell’allegato, i sistemi terrestri di cui all’ proteggano in modo adeguato i seguenti sistemi e non ne limitino l’evoluzione e lo sviluppo futuri:
a)
sistemi del servizio di radioastronomia che operano nella banda di frequenze 42,5-43,5 GHz;
b)
sistemi satellitari del servizio fisso via satellite che operano nella banda di frequenze 40,5-42,5 GHz per le comunicazioni spazio-terra e nella banda di frequenze 42,5-43,5 GHz per le comunicazioni terra-spazio;
c)
sistemi satellitari del servizio fisso via satellite e del servizio mobile via satellite che operano nella banda di frequenze 39,5-40,5 GHz per le comunicazioni spazio-terra.
Storico versioni
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