Art. 5

In vigore dal 18 lug 2024
A condizione che la quantità e l’ubicazione delle nuove stazioni satellitari terrene siano determinate in maniera tale da non imporre vincoli sproporzionati ai sistemi di cui all’ e in funzione della domanda del mercato per tali stazioni, gli Stati membri garantiscono la continuità dell’installazione e delle attività delle stazioni satellitari terrene che forniscono servizio fisso via satellite nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz.
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