Art. 11

Attribuzione del costo di finanziamento a un’erogazione

In vigore dal 12 lug 2024
Attribuzione del costo di finanziamento a un’erogazione 1.   Le erogazioni del medesimo comparto di programma o comparto temporale sostengono lo stesso costo medio giornaliero del finanziamento fino al loro rimborso. 2.   Per ciascuna erogazione in essere, il costo giornaliero del finanziamento è calcolato moltiplicando il costo totale del finanziamento del comparto di programma o comparto temporale dopo l’applicazione dell’, paragrafi 2 e 3, per l’importo dell’erogazione diviso per gli importi totali in essere delle erogazioni del comparto di programma al quale l’erogazione è attribuita.
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