Art. 13

Costi amministrativi ricorrenti

In vigore dal 12 lug 2024
Costi amministrativi ricorrenti 1.   I costi amministrativi ricorrenti comprendono tutti i costi sostenuti dalla Commissione nell’esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito, incluse le tipologie seguenti: spese legali quali quelle sostenute per la consulenza e i pareri legali, commissioni per la gestione del debito e della liquidità, costi di gestione dei conti e di gestione dei pagamenti, costi per audit esterni, oneri di mantenimento in attività della piattaforma d’asta, commissioni delle agenzie di rating, oneri per l’inclusione nel listino, tasse, oneri di registrazione, pubblicazione e liquidazione, spese relative alle tecnologie dell’informazione, spese per ricerche di mercato e per consulenze e altre spese connesse alle relazioni con gli investitori e agli strumenti di gestione, nonché oneri per gli agenti contrattuali e le formazioni relativi all’attuazione della strategia di finanziamento diversificata. 2.   Nella misura in cui tali costi riguardano anche le operazioni di assunzione di prestiti effettuate per altri programmi di assistenza finanziaria, i costi inclusi nel calcolo sono calcolati secondo la quota proporzionale imputata alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito attribuite a tale programma CAM nel relativo anno civile. 3.   I costi amministrativi ricorrenti sono calcolati per ogni erogazione nel contesto di ciascun accordo di prestito quale quota proporzionale dell’erogazione rispetto agli importi totali delle erogazioni in essere effettuate nell’ambito di diversi programmi CAM alla fine dell’anno civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2024:1974:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo