Art. 7
Pareggio dei saldi delle disponibilità liquide
In vigore dal 12 lug 2024
Pareggio dei saldi delle disponibilità liquide
1. Il livello delle disponibilità liquide in qualsiasi comparto di programma e comparto temporale è calcolato su base giornaliera e rappresenta la differenza tra i flussi in entrata e in uscita, come indicato nell’allegato, punto 1, passaggio 3.
2. Qualsiasi importo positivo di cui al paragrafo 1 («eccedenza di liquidità») è attribuito su base giornaliera dal rispettivo comparto di programma o comparto temporale al comparto di gestione della liquidità, come stabilito all’allegato, punto 1, passaggio 4, al costo di finanziamento del pertinente comparto di programma o comparto temporale in tale giorno.
3. Qualsiasi importo corrispondente all’importo negativo di cui al paragrafo 1 («disavanzo di liquidità») su base giornaliera è detratto dal comparto di gestione della liquidità e attribuito al rispettivo comparto di programma o comparto temporale, come stabilito all’allegato, punto 1, passaggio 6, al costo di finanziamento del comparto di gestione della liquidità in tale giorno, compresi tutti i trasferimenti di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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