Art. 7

Pareggio dei saldi delle disponibilità liquide

In vigore dal 12 lug 2024
Pareggio dei saldi delle disponibilità liquide 1.   Il livello delle disponibilità liquide in qualsiasi comparto di programma e comparto temporale è calcolato su base giornaliera e rappresenta la differenza tra i flussi in entrata e in uscita, come indicato nell’allegato, punto 1, passaggio 3. 2.   Qualsiasi importo positivo di cui al paragrafo 1 («eccedenza di liquidità») è attribuito su base giornaliera dal rispettivo comparto di programma o comparto temporale al comparto di gestione della liquidità, come stabilito all’allegato, punto 1, passaggio 4, al costo di finanziamento del pertinente comparto di programma o comparto temporale in tale giorno. 3.   Qualsiasi importo corrispondente all’importo negativo di cui al paragrafo 1 («disavanzo di liquidità») su base giornaliera è detratto dal comparto di gestione della liquidità e attribuito al rispettivo comparto di programma o comparto temporale, come stabilito all’allegato, punto 1, passaggio 6, al costo di finanziamento del comparto di gestione della liquidità in tale giorno, compresi tutti i trasferimenti di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2024:1974:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo