Art. 5
Attribuzione di strumenti di finanziamento ed erogazioni ai comparti di programma e ai comparti temporali
In vigore dal 12 lug 2024
Attribuzione di strumenti di finanziamento ed erogazioni ai comparti di programma e ai comparti temporali
1. Le erogazioni nell’ambito di un determinato programma CAM e i relativi strumenti di finanziamento ad esso assegnati sono attribuiti al comparto di programma istituito per tale programma CAM. Le erogazioni nell’ambito di un determinato programma pluribeneficiari e i relativi strumenti di finanziamento sono attribuiti al comparto temporale che è in corso al momento dell’erogazione.
2. Un’erogazione rimane attribuita allo stesso comparto di programma o comparto temporale in relazione a tutti gli importi in essere ancora da rimborsare.
3. Gli strumenti di finanziamento a lungo termine diversi da quelli di cui al paragrafo 7 sono imputati ai comparti di programma e, se del caso, ai comparti temporali in corso al momento della conclusione dell’operazione di assunzione di prestiti che li ha generati.
4. Gli strumenti di finanziamento emessi al fine di finanziare un’erogazione nel comparto temporale successivo possono tuttavia essere attribuiti a tale comparto temporale.
5. Qualora l’ammontare delle erogazioni al termine del semestre di un comparto temporale sia superiore all’ammontare degli strumenti di finanziamento a lungo termine, gli strumenti di finanziamento a lungo termine generati dalle operazioni di assunzione di prestiti dopo la fine del semestre del comparto temporale sono attribuiti a tale comparto temporale fino a quando l’importo degli strumenti di finanziamento a lungo termine non raggiunge l’importo delle erogazioni di tale comparto temporale.
6. L’attribuzione di strumenti di finanziamento a lungo termine a un comparto di programma o a un comparto temporale avviene nel momento in cui l’operazione è eseguita, garantendo nel contempo, nella migliore misura possibile, un equo conseguimento dei diversi obiettivi di scadenza media per ciascun programma CAM nel periodo di finanziamento in corso e tenendo conto dei seguenti fattori:
a)
gli importi aggregati e l’obiettivo di scadenza media previsti nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata, come stabilito nelle decisioni adottate a norma dell’ della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825;
b)
eventuali prescrizioni derivanti dagli atti di base sottostanti, in particolare i termini di scadenza media di ciascun programma CAM e l’importo massimo delle passività che può essere garantito dal bilancio generale dell’Unione in un determinato anno nell’ambito di tale programma CAM;
c)
le scadenze dei prestiti stabilite negli accordi di prestito conclusi tra l’Unione, rappresentata dalla Commissione, e il beneficiario;
d)
qualsiasi aggiornamento sostanziale della pianificazione di finanziamenti o erogazioni, contenuto in una decisione a norma dell’ della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825.
7. Uno strumento di finanziamento a lungo termine rimane attribuito interamente o in parte allo stesso comparto di programma o comparto temporale in relazione a tutti gli importi in essere ancora da rimborsare.
8. In deroga al paragrafo 1, se l’importo nozionale degli strumenti di finanziamento a lungo termine imputati a un comparto temporale precedente dello stesso comparto di programma supera l’importo delle erogazioni attribuite a tale comparto conformemente a detto paragrafo, le erogazioni continuano a essere attribuite al comparto temporale, che rimarrà pertanto in corso, fino a quando l’importo delle erogazioni effettuate non raggiunge l’importo ottenuto dagli strumenti di finanziamento a lungo termine.
9. Gli strumenti di finanziamento a lungo termine che sostituiscono strumenti di finanziamento a lungo termine in scadenza sono attribuiti allo stesso comparto di programma o comparto temporale. L’ si applica in caso di disallineamento tra la data di scadenza dello strumento a lungo termine in scadenza e la data di assunzione di prestiti dello strumento a lungo termine che lo sostituisce.
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