Art. 4

Costituzione di comparti di programma e comparti temporali

In vigore dal 12 lug 2024
Costituzione di comparti di programma e comparti temporali 1.   Un comparto di programma riguarda un programma CAM. Esso è istituito a seguito dell’entrata in vigore di ciascun programma CAM. 2.   Ciascun comparto di programma relativo a un programma pluribeneficiari comprende anche comparti temporali. Un comparto temporale copre un semestre a partire dal 1o gennaio o dal 1o luglio. Al momento dell’entrata in vigore di un nuovo programma CAM, il primo comparto temporale inizia nel semestre in cui è effettuata la prima erogazione e termina il 30 giugno o il 31 dicembre. In relazione a un dato comparto di programma, è in corso un solo comparto temporale, in qualsiasi momento, ad eccezione della deroga di cui all’, paragrafo 6, della presente decisione. 3.   Un comparto temporale rimane in corso fino a quando l’importo delle erogazioni dell’assistenza finanziaria raggiunge l’importo ottenuto dai relativi strumenti di finanziamento a lungo termine ad esso attribuiti. 4.   I comparti di programma relativi a programmi a beneficiario unico non comprendono comparti temporali. 5.   I comparti di programma rimangono in corso fino a quando l’importo totale delle erogazioni dell’assistenza finanziaria raggiunge l’importo totale ottenuto dai relativi strumenti di finanziamento a lungo termine ad essi attribuiti.
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