Art. 4
Costituzione di comparti di programma e comparti temporali
In vigore dal 12 lug 2024
Costituzione di comparti di programma e comparti temporali
1. Un comparto di programma riguarda un programma CAM. Esso è istituito a seguito dell’entrata in vigore di ciascun programma CAM.
2. Ciascun comparto di programma relativo a un programma pluribeneficiari comprende anche comparti temporali. Un comparto temporale copre un semestre a partire dal 1o gennaio o dal 1o luglio. Al momento dell’entrata in vigore di un nuovo programma CAM, il primo comparto temporale inizia nel semestre in cui è effettuata la prima erogazione e termina il 30 giugno o il 31 dicembre. In relazione a un dato comparto di programma, è in corso un solo comparto temporale, in qualsiasi momento, ad eccezione della deroga di cui all’, paragrafo 6, della presente decisione.
3. Un comparto temporale rimane in corso fino a quando l’importo delle erogazioni dell’assistenza finanziaria raggiunge l’importo ottenuto dai relativi strumenti di finanziamento a lungo termine ad esso attribuiti.
4. I comparti di programma relativi a programmi a beneficiario unico non comprendono comparti temporali.
5. I comparti di programma rimangono in corso fino a quando l’importo totale delle erogazioni dell’assistenza finanziaria raggiunge l’importo totale ottenuto dai relativi strumenti di finanziamento a lungo termine ad essi attribuiti.
Storico versioni
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