Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 lug 2024
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«beneficiario»: Stato membro o paese terzo che è contraente di un accordo di prestito nel contesto di un programma CAM, oppure il bilancio generale dell’Unione nel caso del sostegno non rimborsabile a norma dell’, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053;
(2)
«erogazione»: il trasferimento di importi ottenuti mediante operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito per finanziare il sostegno rimborsabile o non rimborsabile a un beneficiario;
(3)
«strumenti di finanziamento»: obbligazioni, titoli di debito, carta commerciale (commercial paper), buoni dell’UE o qualsiasi altra operazione finanziaria opportuna a breve e/o lungo termine effettuata nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata;
(4)
«periodo di vigenza del tasso di interesse»: un periodo di dodici (12) mesi, o altro periodo eventualmente specificato nell’avviso di conferma, a decorrere dalla data dell’erogazione o dalla data del pagamento degli interessi precedente;
(5)
«gestione della liquidità»: gestione dei flussi di cassa connessi agli strumenti di finanziamento e alle erogazioni;
(6)
«accordo di prestito»: un accordo su un sostegno sotto forma di prestito tra l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e un beneficiario nel contesto di un programma CAM;
(7)
«operazioni di assunzione di prestiti»: le operazioni di cui all’, punto 1, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825 della Commissione;
(8)
«operazioni di gestione del debito»: le operazioni di cui all’, punto 2, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825;
(9)
«operazioni di gestione della liquidità»: le operazioni di cui all’, punto 3, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825;
(10)
«finanziamenti a breve termine»: i finanziamenti di cui all’, punto 16, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825;
(11)
«finanziamenti a lungo termine»: i finanziamenti di cui all’, punto 10, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825;
(12)
«programma a beneficiario unico»: un programma CAM il cui atto di base consente l’erogazione di prestiti o sovvenzioni a un beneficiario;
(13)
«programma pluribeneficiari»: un programma CAM il cui atto di base consente l’erogazione di prestiti o sovvenzioni a più di un beneficiario;
(14)
«programma NextGenerationEU»: un programma finanziato a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094, nella misura in cui attua le misure di cui all’, paragrafo 2, di tale regolamento;
(15)
«prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza»: sostegno sotto forma di prestito a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
(16)
«strumento per l’Ucraina»: lo strumento istituito dal regolamento (UE) 2024/792 per fornire sostegno all’Ucraina per il periodo dal 2024 al 2027;
(17)
«AMF +»: lo strumento istituito dal regolamento (UE) 2022/2463 per fornire sostegno all’Ucraina per il 2023.
Storico versioni
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