Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 lug 2024
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: (1) «beneficiario»: Stato membro o paese terzo che è contraente di un accordo di prestito nel contesto di un programma CAM, oppure il bilancio generale dell’Unione nel caso del sostegno non rimborsabile a norma dell’, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053; (2) «erogazione»: il trasferimento di importi ottenuti mediante operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito per finanziare il sostegno rimborsabile o non rimborsabile a un beneficiario; (3) «strumenti di finanziamento»: obbligazioni, titoli di debito, carta commerciale (commercial paper), buoni dell’UE o qualsiasi altra operazione finanziaria opportuna a breve e/o lungo termine effettuata nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata; (4) «periodo di vigenza del tasso di interesse»: un periodo di dodici (12) mesi, o altro periodo eventualmente specificato nell’avviso di conferma, a decorrere dalla data dell’erogazione o dalla data del pagamento degli interessi precedente; (5) «gestione della liquidità»: gestione dei flussi di cassa connessi agli strumenti di finanziamento e alle erogazioni; (6) «accordo di prestito»: un accordo su un sostegno sotto forma di prestito tra l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e un beneficiario nel contesto di un programma CAM; (7) «operazioni di assunzione di prestiti»: le operazioni di cui all’, punto 1, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825 della Commissione; (8) «operazioni di gestione del debito»: le operazioni di cui all’, punto 2, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825; (9) «operazioni di gestione della liquidità»: le operazioni di cui all’, punto 3, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825; (10) «finanziamenti a breve termine»: i finanziamenti di cui all’, punto 16, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825; (11) «finanziamenti a lungo termine»: i finanziamenti di cui all’, punto 10, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825; (12) «programma a beneficiario unico»: un programma CAM il cui atto di base consente l’erogazione di prestiti o sovvenzioni a un beneficiario; (13) «programma pluribeneficiari»: un programma CAM il cui atto di base consente l’erogazione di prestiti o sovvenzioni a più di un beneficiario; (14) «programma NextGenerationEU»: un programma finanziato a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094, nella misura in cui attua le misure di cui all’, paragrafo 2, di tale regolamento; (15) «prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza»: sostegno sotto forma di prestito a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); (16) «strumento per l’Ucraina»: lo strumento istituito dal regolamento (UE) 2024/792 per fornire sostegno all’Ucraina per il periodo dal 2024 al 2027; (17) «AMF +»: lo strumento istituito dal regolamento (UE) 2022/2463 per fornire sostegno all’Ucraina per il 2023.
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Definizioni (Art. 2 Decisione (UE) 2024/1974) — Testo vigente | Portale Normativo