Art. 6

Comparto di gestione della liquidità

In vigore dal 12 lug 2024
Comparto di gestione della liquidità 1.   Il comparto di gestione della liquidità opera fino al rimborso integrale delle operazioni di assunzione di prestiti autorizzate nel contesto di programmi CAM. 2.   Gli strumenti di finanziamento a breve termine, le operazioni di gestione della liquidità e le operazioni di gestione del debito così come i costi che ne derivano sono attribuiti al comparto di gestione della liquidità.
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