Art. 10

Attribuzione dei costi di gestione della liquidità

In vigore dal 12 lug 2024
Attribuzione dei costi di gestione della liquidità 1.   I costi di gestione della liquidità sono calcolati come la somma dei costi giornalieri di gestione della liquidità nell’arco di un trimestre. Tali costi sono attribuiti a ciascuna erogazione su base proporzionale costituita dalla quota relativa dell’erogazione sul totale degli importi delle erogazioni in essere alla fine del trimestre.
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