Art. 5
Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati
In vigore dal 2 mag 2024
Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati
Quando ha l'obbligo di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione può, in circostanze eccezionali, limitare in tutto o in parte tale comunicazione. La Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all'. La Commissione comunica tale registrazione al Garante europeo della protezione dei dati al momento della notifica della violazione dei dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:1245:oj#art-5