Art. 5 · Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati

Art. 5

Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati

In vigore dal 2 mag 2024
Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati Quando ha l'obbligo di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione può, in circostanze eccezionali, limitare in tutto o in parte tale comunicazione. La Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all'. La Commissione comunica tale registrazione al Garante europeo della protezione dei dati al momento della notifica della violazione dei dati personali.
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