Art. 4

Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

In vigore dal 2 mag 2024
Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento 1.   Allorché limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali da parte degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, nella risposta alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, informa l'interessato per iscritto e senza indebito ritardo: a) della limitazione applicata e dei principali motivi della stessa, e b) della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 2.   La comunicazione delle informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o negata fintanto che essa annulla l'effetto della limitazione. 3.   La Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all'. 4.   Qualora il diritto di accesso sia limitato, in tutto o in parte, l'interessato può esercitarlo tramite il Garante europeo della protezione dei dati, in conformità dell'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
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