Art. 2
Limitazioni applicabili
In vigore dal 2 mag 2024
Limitazioni applicabili
1. Fermi restando gli articoli da 3 a 9 della presente decisione, la Commissione può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché del principio di trasparenza di cui all', paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 di tale regolamento. La Commissione può procedere in tal senso qualora l'esercizio dei suddetti diritti e obblighi pregiudichi la tutela degli interessati o dei diritti e delle libertà altrui conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscono norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.
3. Qualsiasi limitazione dei diritti e degli obblighi di cui al paragrafo 1 rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali ed è necessaria e proporzionata in una società democratica tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
4. Prima di applicare le limitazioni la Commissione effettua una valutazione caso per caso della loro necessità e proporzionalità. Le limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi.
Storico versioni
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