Art. 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

In vigore dal 2 mag 2024
Comunicazione di informazioni agli interessati 1.   La Commissione pubblica sul suo sito web un avviso sulla protezione dei dati per informare tutti gli interessati riguardo alle sue attività che comportano il trattamento dei loro dati personali ai fini della gestione delle domande ai sensi dell' della decisione C(2024) 1420. L'avviso fornisce inoltre informazioni sulla possibilità di limitare i diritti degli interessati ai sensi degli della presente decisione, sui diritti che possono essere limitati, sui motivi per i quali possono essere applicate limitazioni e sulla loro durata potenziale. 2.   La Commissione informa individualmente i richiedenti, con mezzi appropriati, del trattamento dei loro dati personali. La Commissione informa inoltre individualmente, con mezzi appropriati, la persona interessata qualora il richiedente abbia acconsentito a una mediazione informale con essa. 3.   Allorché, ai sensi dell', la Commissione limita, in tutto o in parte, la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 ai richiedenti, i cui dati personali sono trattati ai fini della gestione delle domande ai sensi dell' della decisione C(2024) 1420, essa annota e registra i motivi della limitazione conformemente all' della presente decisione.
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