Art. 7
Durata delle limitazioni
In vigore dal 2 mag 2024
Durata delle limitazioni
1. Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.
2. Qualora i motivi di una limitazione di cui agli o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione.
3. Essa comunica inoltre all'interessato i motivi principali dell'applicazione della limitazione e lo informa in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
4. La Commissione riesamina l'applicazione delle limitazioni di cui agli della presente decisione quando il richiedente acconsente ad avviare una mediazione informale con la persona interessata o al più tardi quando le domande presentate a norma della decisione C(2024) 1420 sono archiviate. La Commissione valuta successivamente, ogni sei mesi, la necessità di mantenere eventuali limitazioni. Il riesame comprende una valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione tenuto conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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