Art. 8

Garanzie e periodi di conservazione

In vigore dal 2 mag 2024
Garanzie e periodi di conservazione 1.   La Commissione mette in atto garanzie per prevenire gli abusi e l'accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che sono o potrebbero essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie includono misure tecniche e organizzative e sono specificate, ove necessario, nelle procedure interne della Commissione. Le garanzie prevedono quanto segue: a) una chiara definizione dei ruoli, delle responsabilità, dei diritti di accesso e delle fasi procedurali; b) un ambiente elettronico sicuro che impedisca l'accesso o il trasferimento illeciti e accidentali di dati elettronici a persone non autorizzate; c) la conservazione e il trattamento sicuri dei documenti cartacei, e d) il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione. 2.   I dati personali sono conservati conformemente all', paragrafo 11, della decisione C(2024) 1420. Al termine del periodo di conservazione, la Commissione cancella i dati personali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1245:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo