Art. 8
Garanzie e periodi di conservazione
In vigore dal 2 mag 2024
Garanzie e periodi di conservazione
1. La Commissione mette in atto garanzie per prevenire gli abusi e l'accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che sono o potrebbero essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie includono misure tecniche e organizzative e sono specificate, ove necessario, nelle procedure interne della Commissione. Le garanzie prevedono quanto segue:
a)
una chiara definizione dei ruoli, delle responsabilità, dei diritti di accesso e delle fasi procedurali;
b)
un ambiente elettronico sicuro che impedisca l'accesso o il trasferimento illeciti e accidentali di dati elettronici a persone non autorizzate;
c)
la conservazione e il trattamento sicuri dei documenti cartacei, e
d)
il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione.
2. I dati personali sono conservati conformemente all', paragrafo 11, della decisione C(2024) 1420. Al termine del periodo di conservazione, la Commissione cancella i dati personali.
Storico versioni
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