Art. 5

Comunicazione e notifica delle violazioni dei dati personali

In vigore dal 9 apr 2024
Comunicazione e notifica delle violazioni dei dati personali 1.   Qualora abbia l’obbligo di comunicare all’interessato una violazione dei dati personali a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione può, in circostanze eccezionali, limitare tale comunicazione in tutto o in parte. La Commissione documenta in una nota i motivi della limitazione, il suo fondamento giuridico conformemente all’ e una valutazione della sua necessità e proporzionalità. La nota è comunicata al Garante europeo della protezione dei dati al momento della notifica della violazione dei dati personali. 2.   Qualora i motivi della limitazione non siano più applicabili, la Commissione comunica la violazione dei dati personali all’interessato e lo informa in merito ai principali motivi della limitazione e al suo diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati. 3.   Qualora notifichi la violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione allega alla notifica la registrazione effettuata a norma dell’ della presente decisione.
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