Art. 4

Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

In vigore dal 9 apr 2024
Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento 1.   Allorché limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali da parte degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, nella risposta alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, informa per iscritto e senza indebito ritardo l’interessato in merito a quanto segue: a) la limitazione applicata e i principali motivi su cui si basa l’applicazione della limitazione; b) la possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 2.   La comunicazione delle informazioni sui principali motivi della limitazione di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere rinviata, omessa o negata fintanto che essa annulli l’effetto della limitazione stessa. La Commissione valuta caso per caso se la limitazione in questione sia giustificata.
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