Art. 6

Registrazione delle limitazioni

In vigore dal 9 apr 2024
Registrazione delle limitazioni 1.   Le valutazioni dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall’imposizione di limitazioni e i dettagli del periodo di applicazione di tali limitazioni sono riportati nel registro delle attività di trattamento tenuto dalla Commissione a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725. La registrazione indica in che modo l’esercizio del diritto da parte dell’interessato comprometterebbe il motivo applicabile di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   La Commissione registra i motivi di qualsiasi valutazione individuale riguardante ogni limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall’imposizione di una limitazione e della necessità e proporzionalità della limitazione, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725. 3.   La registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta. 4.   La Commissione redige relazioni periodiche sull’applicazione dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.
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