Art. 7
Durata delle limitazioni
In vigore dal 9 apr 2024
Durata delle limitazioni
1. Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.
2. Qualora i motivi che giustificano la limitazione di cui agli o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione. Contestualmente la Commissione comunica all’interessato i principali motivi dell’applicazione della limitazione e lo informa della possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. La Commissione riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui agli ogni sei mesi. Il riesame comprende una valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione tenuto conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
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