Art. 9

Esame ex ante da parte del coordinatore della protezione dei dati e riesame ex post da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione

In vigore dal 9 apr 2024
Esame ex ante da parte del coordinatore della protezione dei dati e riesame ex post da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione 1.   Il coordinatore per la protezione dei dati della direzione generale responsabile delle risorse umane è consultato preventivamente in merito a qualsiasi limitazione applicabile e ne verifica la conformità alla presente decisione. 2.   Il responsabile della protezione dei dati della Commissione è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati è garantito l’accesso alla registrazione e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base. 3.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere il riesame dell’applicazione della limitazione. Il responsabile della protezione dei dati è informato per iscritto dell’esito del riesame richiesto. 4.   La Commissione documenta il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati e del coordinatore per la protezione dei dati, anche in relazione ai documenti condivisi con loro, in ciascun caso di limitazione dei diritti e degli obblighi di cui all’, paragrafo 1, primo comma.
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