Art. 2
Limitazioni applicabili
In vigore dal 9 apr 2024
Limitazioni applicabili
1. Fatti salvi gli articoli da 3 a 7 della presente decisione, qualora l’esercizio dei diritti e degli obblighi di cui alle seguenti disposizioni pregiudichi la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione può limitare l’applicazione:
a)
degli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725;
b)
del principio di trasparenza di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi previsti agli articoli da 14 a 17, 19 e 20 di tale regolamento.
La Commissione esercita la facoltà di cui al primo comma solo per salvaguardare:
a)
gli obiettivi della procedura informale di cui al titolo II, capo II, della decisione C(2023) 8630; o
b)
lo svolgimento dei compiti del consulente di fiducia principale e dei consulenti di fiducia della Commissione ai fini della prevenzione e della lotta contro le molestie psicologiche e sessuali.
La Commissione esercita la facoltà di cui al primo comma solo in relazione alle seguenti categorie di dati personali trattati dalla Commissione:
a)
i dati riferiti dalle vittime al consulente di fiducia principale e ai consulenti di fiducia della Commissione; o
b)
i dati raccolti dal consulente di fiducia principale nell’ambito del suo compito di informare il direttore generale o il capo servizio interessato e, se la vittima è d’accordo, l’Ufficio di indagine e disciplina della Commissione, in merito ad accuse ricorrenti di molestie commesse nella stessa direzione generale o nello stesso servizio.
2. La Commissione può procedere in tal senso qualora l’esercizio dei suddetti diritti e obblighi pregiudichi la tutela degli interessati o dei diritti e delle libertà altrui conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725.
3. Il paragrafo 1 non incide sull’applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscono norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alle limitazioni a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.
4. Prima di applicare le limitazioni la Commissione effettua una valutazione caso per caso della loro necessità e proporzionalità. Le limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:1043:oj#art-2