Art. 2
Prove e accettazione di sostanze di partenza, composizioni e costituenti
In vigore dal 23 gen 2024
Prove e accettazione di sostanze di partenza, composizioni e costituenti
1. Le metodologie di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 si applicano:
a)
alla sostanza di partenza dei materiali organici;
b)
al costituente organico dei materiali cementizi;
c)
alla composizione dei materiali metallici;
d)
alla composizione di smalti, ceramiche e altri materiali inorganici.
2. Se un polimero è destinato all’uso in un materiale organico o in un materiale cementizio, le metodologie di prova e accettazione sono applicate al monomero, al prepolimero o al polimero conformemente alle norme di cui all’allegato I, punti da v a viii, e all’allegato III, punti iii e iv, della decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2024:365:oj#art-2