Art. 3

Metodologia di prova

In vigore dal 23 gen 2024
Metodologia di prova 1.   Le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti cementizi organici sono identificati conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I. 2.   L’uso previsto delle sostanze di partenza, delle composizioni, dei costituenti, nonché dei materiali e dei prodotti è specificato conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II. 3.   Le proprietà fisico-chimiche delle specie chimiche pertinenti sono identificate conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III. 4.   La migrazione nell’acqua destinata al consumo umano è determinata conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato IV. 5.   La specie chimica pertinente è identificata conformemente all’allegato IV, sezione 3. 6.   Le proprietà tossicologiche delle specie chimiche pertinenti di cui al paragrafo 5 sono determinate conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato V.
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