Art. 1

Definizioni

In vigore dal 23 gen 2024
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: (1) «specie aggiunta non intenzionalmente»: una delle specie seguenti: a) impurezza di una sostanza di partenza o di un costituente cementizio organico o di una composizione; b) prodotto di reazione o prodotto di degradazione di una sostanza di partenza o di un costituente cementizio organico che si forma durante la lavorazione o l’uso del materiale; c) prodotto di reazione o prodotto di degradazione di una sostanza di partenza o di un costituente cementizio organico che si forma a contatto con l’acqua durante l’uso del materiale; (2) «nanoforma»: forma di una sostanza naturale o fabbricata contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese tra 1 nm e 100 nm, inclusi in deroga i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm. Ai fini della presente definizione s’intende per: a) «particella»: parte minuscola di materia con limiti fisici definiti; b) «aggregato»: particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro; c) «agglomerato»: insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti; (3) «migrazione»: cessione di sostanze da un materiale alle acque destinate al consumo umano.
Storico versioni

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