Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 gen 2024
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«specie aggiunta non intenzionalmente»: una delle specie seguenti:
a)
impurezza di una sostanza di partenza o di un costituente cementizio organico o di una composizione;
b)
prodotto di reazione o prodotto di degradazione di una sostanza di partenza o di un costituente cementizio organico che si forma durante la lavorazione o l’uso del materiale;
c)
prodotto di reazione o prodotto di degradazione di una sostanza di partenza o di un costituente cementizio organico che si forma a contatto con l’acqua durante l’uso del materiale;
(2)
«nanoforma»: forma di una sostanza naturale o fabbricata contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese tra 1 nm e 100 nm, inclusi in deroga i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm. Ai fini della presente definizione s’intende per:
a)
«particella»: parte minuscola di materia con limiti fisici definiti;
b)
«aggregato»: particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro;
c)
«agglomerato»: insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti;
(3)
«migrazione»: cessione di sostanze da un materiale alle acque destinate al consumo umano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2024:365:oj#art-1