Art. 4
Metodologia di accettazione negli elenchi positivi europei
In vigore dal 23 gen 2024
Metodologia di accettazione negli elenchi positivi europei
1. Le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti sono accettati conformemente all’allegato VI in base alla valutazione dei rischi presentati dalle specie chimiche pertinenti identificate nella corrispondente sostanza di partenza, composizione o costituente cementizio organico.
2. Le sostanze di partenza e i costituenti cementizi organici che hanno una funzione biocida e che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sono accettati solo se appartengono al tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio) di cui all’allegato V di tale regolamento.
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