Art. 2 · Prove e accettazione di sostanze di partenza, composizioni e costituenti

Art. 2

Prove e accettazione di sostanze di partenza, composizioni e costituenti

In vigore dal 23 gen 2024
Prove e accettazione di sostanze di partenza, composizioni e costituenti 1.   Le metodologie di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 si applicano: a) alla sostanza di partenza dei materiali organici; b) al costituente organico dei materiali cementizi; c) alla composizione dei materiali metallici; d) alla composizione di smalti, ceramiche e altri materiali inorganici. 2.   Se un polimero è destinato all’uso in un materiale organico o in un materiale cementizio, le metodologie di prova e accettazione sono applicate al monomero, al prepolimero o al polimero conformemente alle norme di cui all’allegato I, punti da v a viii, e all’allegato III, punti iii e iv, della decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione (3).
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