Art. 6
Esclusione dal fondo del Consiglio europeo per l'innovazione
In vigore dal 15 nov 2023
Esclusione dal fondo del Consiglio europeo per l'innovazione
1) Il Regno Unito e le entità del Regno Unito non partecipano al fondo del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) istituito nell’ambito di Orizzonte Europa. Il fondo del CEI è lo strumento finanziario che, nell’ambito dell’Acceleratore del CEI di Orizzonte Europa, mette a disposizione investimenti sotto forma di capitale o altra forma rimborsabile (10).
2) A partire dal 2024 e fino al 2027, al contributo del Regno Unito a Orizzonte Europa è applicato ogni anno un adeguamento pari all'importo ottenuto moltiplicando gli importi stimati da assegnare ai beneficiari del fondo del CEI istituito nell'ambito del programma, escluso l'importo derivante da rimborsi e rientri, per il criterio di ripartizione definito all'articolo 714, paragrafo 6.
3) Dopo ogni anno n in cui è stato applicato un adeguamento a norma del paragrafo 2, il contributo del Regno Unito è adeguato negli anni successivi, al rialzo o al ribasso, moltiplicando la differenza tra l'importo stimato assegnato ai beneficiari del fondo del CEI di cui all', paragrafo 2, del presente protocollo, e l'importo assegnato ai beneficiari del fondo del CEI nell'anno n, per il criterio di ripartizione definito all'articolo 714, paragrafo 6.
Storico versioni
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