Art. 7
Reciprocità
In vigore dal 15 nov 2023
Reciprocità
Ai fini del presente articolo per «entità dell'Unione» s'intende qualsiasi tipo di soggetto, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o un soggetto di altro tipo, che risiede o è stabilito nell'Unione.
Le entità dell'Unione ammissibili possono partecipare ai programmi del Regno Unito equivalenti a quelli di cui all', lettere b) e c), del presente protocollo in conformità del diritto e delle regolamentazioni del Regno Unito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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