Art. 5

Modalità di applicazione del meccanismo di correzione automatica al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 716

In vigore dal 15 nov 2023
Modalità di applicazione del meccanismo di correzione automatica al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 716 1)   Al programma Orizzonte Europa si applica l'articolo 716. 2)   Si applicano le modalità seguenti: a) ai fini del calcolo della correzione automatica, per «sovvenzione competitiva» s'intende la sovvenzione concessa in esito a un invito a presentare proposte nel cui ambito è possibile identificare il beneficiario finale al momento del calcolo della correzione automatica, ad eccezione del sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario (7) applicabile al bilancio generale dell'Unione; b) in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con il coordinatore del consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico di cui all'articolo 716, paragrafo 1, sono il cumulo degli importi iniziali assegnati nell'impegno giuridico ai membri del consorzio che sono entità del Regno Unito; c) tutti gli importi degli impegni giuridici sono stabiliti ricorrendo al sistema elettronico eCorda della Commissione europea; d) per «costi estranei all’intervento» s’intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l’amministrazione specifica del programma e altre azioni (8); e e) sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (9). 3)   Il meccanismo si applica come segue: a) le correzioni automatiche per l'anno n relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno n sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno n e all'anno n+1 nel sistema eCorda, di cui al paragrafo 2, lettera c), nell'anno n+2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti del contributo del Regno Unito a Orizzonte Europa a norma dell'articolo 714, paragrafo 8. L’importo considerato è l’importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati; b) l’importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra: i) l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite a entità del Regno Unito a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno n; e ii) l’importo del contributo adeguato del Regno Unito per l’anno n moltiplicato per il rapporto tra: A) l’importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell’anno n per il programma interessato, e B) il totale di tutti gli impegni giuridici contratti sugli stanziamenti di impegno dell’anno n, comprese le spese di sostegno. Se l'adeguamento è effettuato in situazioni da cui le entità del Regno Unito sono escluse, in applicazione dell'articolo 714, paragrafo 8, il calcolo non include gli importi delle corrispondenti sovvenzioni competitive. 4)   Se, in relazione al contributo operativo del Regno Unito per un dato anno n, l'importo della differenza calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 716, paragrafo 2, è negativo e in termini assoluti supera il 16 % del contributo operativo corrispondente per l'anno n, il contributo operativo futuro del Regno Unito per l'anno n + 2 è ridotto della differenza tra l'importo assoluto calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 716, paragrafo 2, per l'anno n e l'importo corrispondente al 16 % del contributo operativo corrispondente per l'anno n. Dopo la fine del periodo di cui all', paragrafo 1, del presente protocollo, le eventuali riduzioni dei contributi operativi futuri di cui al primo comma del presente paragrafo si applicano ai contributi operativi del Regno Unito a un programma successivo cui partecipa il Regno Unito. Se il contributo operativo del Regno Unito è adeguato nell'anno n + 2 conformemente al primo e al secondo comma, tale adeguamento è preso in considerazione ai fini del calcolo dell'importo annuo per l'anno n + 2 conformemente all'allegato 47, paragrafo 4.
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