Art. 4

Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione al programma Orizzonte Europa

In vigore dal 15 nov 2023
Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione al programma Orizzonte Europa 1)   Fatto salvo l', il Regno Unito partecipa da paese associato a tutte le parti del programma Orizzonte Europa di cui all' del regolamento (UE) 2021/695 attuate attraverso il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia istituito dal regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (4). 2)   Fatto salvo l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare l'articolo 711, le entità del Regno Unito possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca («JRC») e alle azioni indirette a condizioni equivalenti a quelle applicabili alle entità dell'Unione. 3)   Quando l'Unione adotta misure in attuazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e le entità del Regno Unito possono partecipare alle strutture giuridiche create a norma di tali disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione relativi all'istituzione delle stesse strutture giuridiche. 4)   Il regolamento (UE) 2021/819 o l'atto giuridico dell'Unione che sostituisce tale regolamento, e la decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (5), si applicano alla partecipazione delle entità del Regno Unito alle comunità della conoscenza e dell'innovazione in conformità dell'articolo 711. 5)   Quando entità del Regno Unito partecipano ad attività del JRC, rappresentanti del Regno Unito hanno diritto di partecipare, da osservatori senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione del JRC. Fatta salva detta condizione, la partecipazione dei rappresentanti del Regno Unito è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano il Regno Unito. 6)   Ai fini del calcolo del contributo operativo a norma dell'articolo 714, paragrafo 5, gli stanziamenti di impegno iniziali che, nel bilancio dell'Unione adottato in via definitiva per l'esercizio interessato, sono destinati al finanziamento di Orizzonte Europa, comprese le spese di sostegno del programma, sono maggiorati degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne a norma dell', paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (6). 7)   Nel comitato per lo spazio europeo della ricerca e dell’innovazione e relativi sottogruppi il Regno Unito gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati. 8)   Il Regno Unito può partecipare a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca («ERIC») in conformità degli atti giuridici che lo istituiscono e in considerazione della sua partecipazione a Orizzonte 2020, alle condizioni che si applicano a tale partecipazione prima dell’entrata in vigore del presente protocollo, e della sua partecipazione a Orizzonte Europa quale prevista dal presente protocollo.
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