Art. 3
Modalità e condizioni specifiche per l'accesso ai servizi SST
In vigore dal 15 nov 2023
Modalità e condizioni specifiche per l'accesso ai servizi SST
A norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696, al Regno Unito è dato accesso ai servizi SST pubblicamente disponibili di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale regolamento, su richiesta e alle condizioni applicabili ai paesi terzi.
Al Regno Unito è dato accesso ai servizi SST di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/696, quando disponibili, alle condizioni applicabili ai paesi terzi.
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