Art. 8
Proprietà intellettuale
In vigore dal 15 nov 2023
Proprietà intellettuale
Riguardo ai programmi e alle attività elencati nell' del presente protocollo e fatto salvo l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare l'articolo 711, le entità del Regno Unito che partecipano ai programmi contemplati dal presente protocollo hanno, in materia di proprietà, valorizzazione e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, diritti e obblighi equivalenti a quelli che competono alle entità stabilite nell'Unione che partecipano agli stessi programmi e attività. La presente disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima della data di applicazione del presente protocollo.
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