Art. 57

Regole relative al divieto di cumulo

In vigore dal 11 set 2023
Regole relative al divieto di cumulo 1.   La pensione di invalidità percepita da un ex deputato a titolo di un mandato esercitato in un altro parlamento allo stesso tempo del suo mandato al Parlamento è detratta dalla pensione di invalidità a norma dell’. 2.   Ai fini del presente articolo, per «altro parlamento» si intende un parlamento quale definito all’, paragrafo 2. 3.   Gli ex deputati che abbiano esercitato un mandato in un altro parlamento allo stesso tempo del loro mandato al Parlamento dichiarano la pensione di invalidità alla quale hanno diritto a titolo del mandato in detto altro parlamento.
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