Art. 56
Calcolo della pensione di invalidità
In vigore dal 11 set 2023
Calcolo della pensione di invalidità
1. L’importo della pensione di invalidità è pari per ogni anno completo di esercizio del mandato al 3,5 % dell’indennità di cui all’ dello statuto e, per ogni mese completo supplementare, a un dodicesimo di tale somma, ma almeno al 35 %, senza tuttavia superare il 70 % di detta indennità.
2. Le regole relative al calcolo della pensione di anzianità si applicano, mutatis mutandis, al calcolo della pensione di invalidità.
Storico versioni
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