Art. 55

Diritto a una pensione di invalidità

In vigore dal 11 set 2023
Diritto a una pensione di invalidità 1.   Il deputato che, secondo la procedura di cui all’, è riconosciuto portatore di un’invalidità ritenuta totale che gli impedisce di esercitare le sue funzioni per la restante durata del mandato e per tale motivo presenta le dimissioni ha diritto a una pensione di invalidità erogabile a decorrere dal giorno in cui le dimissioni prendono effetto, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Il diritto a una pensione di invalidità cessa se il deputato non notifica le sue dimissioni entro i tre mesi successivi alla data in cui gli sia stato ufficialmente comunicato il riconoscimento dell’invalidità. 3.   Il diritto del deputato a una pensione di invalidità sorge al termine della legislatura in cui è sopravvenuta l'invalidità laddove: a) l’invalidità del deputato gli impedisce di dimettersi, oppure b) la decisione che constata il riconoscimento dell’invalidità di un deputato è stata adottata dopo la fine della legislatura nel corso della quale è sopravvenuta l’invalidità, oppure c) la legislatura termina prima della fine del periodo di cui al paragrafo 2.
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