Art. 59

Procedura

In vigore dal 11 set 2023
Procedura 1.   Il deputato, o il suo rappresentante legale, inoltra la richiesta di riconoscimento dell’invalidità al Presidente del Parlamento, corredandola di un certificato medico e indicando il nominativo del medico incaricato di rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità di cui all’. 2.   Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla sua convocazione da parte del Segretario generale, la commissione di invalidità di cui all’ presenta, nel quadro del mandato stabilito dal Parlamento, un referto medico motivato che valuta se sussistono le condizioni per l’ottenimento di una pensione di invalidità previste all’, paragrafo 1. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato dal Segretario generale. 3.   Se il referto medico conclude che il deputato in questione soddisfi le condizioni necessarie al riconoscimento dell’invalidità, il Presidente del Parlamento conferma il diritto del deputato alla pensione di invalidità e notifica a quest’ultimo la decisione, invitandolo a presentare le proprie dimissioni. Se il referto medico concluda che il deputato in questione non soddisfi le condizioni necessarie al riconoscimento dell’invalidità, il Presidente informa il deputato degli eventuali mezzi di ricorso.
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