Art. 2
Regole relative al divieto di cumulo
In vigore dal 11 set 2023
Regole relative al divieto di cumulo
1. L’indennità che un deputato percepisce a titolo di un mandato da lui esercitato in un altro parlamento simultaneamente al mandato al Parlamento è detratta dall’indennità di cui all’ dello statuto.
2. Ai fini del presente articolo, per «altro parlamento» si intende ogni parlamento costituito in uno Stato membro e dotato di competenze legislative al quale non si applichi l’, paragrafo 2, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (3).
3. Il calcolo è effettuato sulla base dell’ammontare totale di ciascuna delle due indennità, prima della detrazione fiscale.
4. I deputati sono tenuti a comunicare, nella loro dichiarazione di interessi finanziari, ogni mandato ai sensi del paragrafo 1 e ogni indennità percepita a detto titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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