Art. 2

Regole relative al divieto di cumulo

In vigore dal 11 set 2023
Regole relative al divieto di cumulo 1.   L’indennità che un deputato percepisce a titolo di un mandato da lui esercitato in un altro parlamento simultaneamente al mandato al Parlamento è detratta dall’indennità di cui all’ dello statuto. 2.   Ai fini del presente articolo, per «altro parlamento» si intende ogni parlamento costituito in uno Stato membro e dotato di competenze legislative al quale non si applichi l’, paragrafo 2, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (3). 3.   Il calcolo è effettuato sulla base dell’ammontare totale di ciascuna delle due indennità, prima della detrazione fiscale. 4.   I deputati sono tenuti a comunicare, nella loro dichiarazione di interessi finanziari, ogni mandato ai sensi del paragrafo 1 e ogni indennità percepita a detto titolo.
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