Art. 1
Diritto all’indennità
In vigore dal 11 set 2023
Diritto all’indennità
A decorrere dalla data di inizio del loro mandato e fino all’ultimo giorno del mese in cui detto mandato a termine, i deputati al Parlamento («deputati») hanno diritto all’indennità prevista all’ dello statuto dei deputati al Parlamento europeo («statuto»).
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