Art. 4

Procedura

In vigore dal 11 set 2023
Procedura Le domande di rimborso sono presentate direttamente all’ufficio liquidatore della Commissione, secondo le modalità previste a tal fine e tramite moduli standard corredati dei documenti giustificativi. Su richiesta, il servizio competente del Parlamento fornisce consulenza per la presentazione di tali domande.
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