Art. 50
Cumulo delle prestazioni
In vigore dal 11 set 2023
Cumulo delle prestazioni
1. Qualora abbia diritto simultaneamente al versamento dell’indennità transitoria di cui all’ dello statuto e al versamento della pensione di anzianità di cui all’ dello statuto o di una pensione di cui all’ dello statuto, all’ex deputato si applica il regime per il quale ha optato. Il deputato stesso notifica la decisione al Segretario generale entro i tre mesi successivi alla fine del suo mandato. La decisione è irrevocabile.
2. Se l’ex deputato opta per il pagamento dell’indennità transitoria, il pagamento della sua pensione di anzianità o della sua pensione di invalidità è sospeso durante il periodo in cui ha diritto all’indennità transitoria.
Storico versioni
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