Art. 50 · Cumulo delle prestazioni

Art. 50

Cumulo delle prestazioni

In vigore dal 11 set 2023
Cumulo delle prestazioni 1.   Qualora abbia diritto simultaneamente al versamento dell’indennità transitoria di cui all’ dello statuto e al versamento della pensione di anzianità di cui all’ dello statuto o di una pensione di cui all’ dello statuto, all’ex deputato si applica il regime per il quale ha optato. Il deputato stesso notifica la decisione al Segretario generale entro i tre mesi successivi alla fine del suo mandato. La decisione è irrevocabile. 2.   Se l’ex deputato opta per il pagamento dell’indennità transitoria, il pagamento della sua pensione di anzianità o della sua pensione di invalidità è sospeso durante il periodo in cui ha diritto all’indennità transitoria.
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